la seguente legge: Art. 1. In adempimento dell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 16 della legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986, l'intervento con fondi regionali di cui alla medesima legge, e' determinato, per l'anno 1987, in L. 3.000.000.000. All'onere relativo, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987: (Omissis). La partita n. 3 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1987, e' soppressa.