la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In adempimento dell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 16 della
legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986, l'intervento  con  fondi
regionali  di  cui  alla  medesima  legge, e' determinato, per l'anno
1987, in L. 3.000.000.000.
   All'onere   relativo,   si   provvede   introducendo  le  seguenti
variazioni,  in  termini  di  competenza  e  cassa,  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987:
   (Omissis).
   La  partita  n.  3 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1987, e'
soppressa.